PEDICULOSI – Protocollo Operativo Regione ABRUZZO e Raccomandazioni Ministero della Salute
Protocollo operativo per la gestione di casi di pediculosi
In allegato si trasmette la Circolare informativa da inviare ai genitori tramite i docenti ogni qualvolta
vengano segnalati casi sospetti o accertati di pediculosi. Si coglie l’occasione per precisare che le
raccomandazioni e le istruzioni in essa contenute sono quelle stabilite nell’Allegato A del Protocollo di
intesa per la gestione della pediculosi nelle comunità infantili , sottoscritto tra l’USR Abruzzo e il
Servizio di Prevenzione della Regione Abruzzo, che in sintesi prevede il rispetto della seguente procedura:
– La scuola, tramite gli insegnanti, esercita l’azione di sorveglianza della pediculosi.
– I docenti referenti (Coordinatori del CdC, Coordinatori di Sc. Infanzia e Sc. Primaria) gestiscono
le segnalazioni relative ai casi sospetti o accertati informando il Dirigente e curando la
distribuzione alle famiglie della circolare allegata.
– In caso di recidiva, a distanza di 20 giorni, la procedura informativa va ripetuta, valutando anche
la possibilità di un colloquio con i genitori interessati. È bene precisare, però, che se la situazione
non dovesse migliorare e normalizzarsi e i casi aumentare in misura progressiva, sarà necessario
avvisare il Dirigente che provvederà a contattare il Dipartimento di Prevenzione per la
valutazione delle ulteriori azioni da intraprendere. Si precisa comunque che in caso di infezione
accertata gli alunni non dovranno essere isolati o mandati a casa o discriminati con
comportamenti, linguaggi verbali o non verbali. Il Protocollo citato stabilisce inoltre che “in
base all’evidenza scientifica, è ormai acclarato che il controllo a tappeto nelle scuole da parte del
personale sanitario non è più raccomandato e quindi non viene effettuato poiché di non
comprovata efficacia”.
Dopo aver informato i genitori, gli alunni possono tornare a frequentare la scuola il giorno successivo
all’effettuazione del primo trattamento dietro presentazione del certificato medico che lo attesti. (Circ. del
Ministro della Salute n. 4 del 13 Marzo 1998). Nel rispetto delle misure di sicurezza dei dati personali e
sensibili tutti gli operatori scolastici coinvolti sono tenuti al segreto professionale e a mettere in atto, durante
l’applicazione di ogni fase del protocollo, tutte le misure presenti nel decreto Legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati”.
Ultimo aggiornamento
27 Marzo 2024, 09:23