Aggiornamento delle indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2: disposizioni in vigore dal 1° maggio 2022.

Data:
3 Maggio 2022

Visto il D.L. n. 51/2021;
Visto il D.L. n. 24 del 24.03.2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”;
si comunica che, a partire dal giorno 1° maggio 2022, è prevista l’applicazione delle seguenti misure
didattiche e sanitarie:
A) MODALITÀ DI ACCESSO E DI PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI.
A partire dal 1° maggio 2022 non sono più in vigore le disposizioni del D.L. 52/2021, art. 9-ter, comma
1, inerenti l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base, pertanto gli utenti e i
soggetti esterni possono accedere ai locali della scuola senza GP ma con l’obbligo di indossare la
mascherina chirurgica o dispositivi di maggiore efficacia protettiva.
Anche il personale docente, educativo ed ATA, può accedere ai locali scolastici e svolgere la prestazione
lavorativa senza l’obbligo di esibizione del Green Pass.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza:
a1) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività
sportive;

a2) il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
a3) il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2
o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
B) ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO
Dal 1° maggio il controllo dell’obbligo dell’adempimento vaccinale per il personale docente impegnato
nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti è disposto dal Dirigente scolastico mediante la
consultazione della Piattaforma integrata al SIDI.
La violazione dell’obbligo vaccinale continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione
amministrativa pecuniaria di € 100,00 ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021.
I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C19) che fino al 30 aprile hanno svolto
attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola
con l’adempimento vaccinale.
In caso di accertamento dell’inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell’I.S. senza
il possesso del GP base.
C) MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV.2
NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO.
A partire dal 1° maggio continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L. 52/2021, art. 3, comma 1:
“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando
per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza** di cui all’articolo 10-ter del
presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e
3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere
uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive […]”
Pertanto continuano ad applicarsi le indicazioni contenute nella circolare interna Prot. n. 4246/IV.8 del
31 marzo 2022, che ad ogni buon fine si riportano integralmente:
C1) Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
Fino a tre casi di positività
Bambini di età compresa fra tre e cinque anni: Nessuna misura
Bambini che abbiano superato i sei anni di età: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo
di dispositivi di maggior efficacia protettiva)
Personale che presta servizio nella sezione
o gruppo classe:
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo
di dispositivi di maggior efficacia protettiva)

In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini di età compresa fra tre e cinque anni: Nessuna misura
Bambini che abbiano superato i sei anni di età: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con un soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso
di persistenza, al 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto), occorre effettuare un test
antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati abilitati, o un test autosomministrato. In
quest’ultimo caso, l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
Personale che presta servizio nella sezione
o gruppo classe:
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con un soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso
di persistenza, al 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto), occorre effettuare un test
antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati abilitati, o un test autosomministrato. In
quest’ultimo caso, l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
C2) misure precauzionali per la scuola primaria
Fino a tre casi di positività
Alunni che abbiano superato i sei anni di età: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva)
Personale che presta servizio nella classe: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva)
In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni che abbiano superato i sei anni di età: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso di
persistenza, al 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto), occorre effettuare un test
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati
abilitati, o un test autosomministrato.
In quest’ultimo caso, l’esito negativo è attestato

tramite autocertificazione.
Personale che presta servizio nella classe: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso di
persistenza, al 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto), occorre effettuare un test
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati
abilitati, o un test autosomministrato. In quest’ultimo
caso, l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
C3) Misure precauzionali per la scuola secondaria i grado
Fino a tre casi di positività
Alunni: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva)
Personale che presta servizio nella classe: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva)
In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso di
persistenza, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto), occorre effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
autosomministrato. In quest’ultimo caso, l’esito
negativo è attestato tramite autocertificazione.
Personale che presta servizio nella classe: Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positivo al Covid-19.
In caso di sintomi (sia alla comparsa che, in caso di
persistenza, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto), occorre effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
autosomministrato. In quest’ultimo caso, l’esito
negativo è attestato tramite autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e secondaria in isolamento*, per via dell’infezione da SARS CoV-2,
possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia (da inviare per mail a peic806007@istruzione.it), accompagnata da specifica certificazione
medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con
la partecipazione alle attività didattiche. La DDI sarà attivata solo per gli alunni risultati positivi e non
potrà più essere concessa in caso di contatto extra scolastico con soggetti positivi.
Si precisa che la didattica digitale integrata continuerà ad essere garantita, su richiesta corredata da
certificazione medica, agli allievi in condizione di fragilità affetti da grave patologia o
immunodepressione, che si trovino nella comprovata impossibilità di fruire delle lezioni in presenza.
La riammissione in presenza dei bambini e degli alunni risultati positivi potrà avvenire mediante
l’esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare, effettuato anche in centri
privati a ciò abilitati (senza certificazione medica).
________________
*ISOLAMENTO
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla
misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino
all’accertamento della guarigione.
**AUTOSORVEGLIANZA
A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 –
quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche
presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.

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Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2022, 20:43

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