Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Data:
21 Settembre 2023

In allegato circolare MIM – Decreto – Tabella requisiti

Si fa presente che il termine per la presentazione delle domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo del servizio, di dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo è fissato al 23 ottobre 2023.

 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS: – Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) – Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.

 

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.

 

Sempre entro il termine del 23 ottobre 2023 gli/le interessati/e hanno facoltà di revocare le istanze di cui sopra, ritirando sempre tramite Polis la domanda precedentemente presentata.

 

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

 

Tutte le predette domande valgono per gli effetti dal 1 settembre 2024.

             

Ultimo aggiornamento

21 Settembre 2023, 14:43

Skip to content